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ADDEBITO PER IL MARITO CHE FREQUENTA SITI DI INCONTRI



Internet ha semplificato la vita di molte persone e, ironicamente, ha anche agevolato la prova di infedeltà e addebitabilità della separazione.

Ricordiamo, infatti, che la violazione dei doveri coniugale non faccia automaticamente scattare l'addebito, ma perchè ciò sia riconosciuto deve necessariamente essere altresì provata che la violazione del dovere sia l'unico motivo di separazione ed incrinazione del rapporto.

In questa cornice si colloca l'ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2021, n. 3879, con la quale è stata addebitata la separazione al coniuge che frequentava siti di incontri a pagamento.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto non condivisibile la tesi difensiva del ricorrente, che sosteneva che la scoperta da parte della moglie della frequentazione di siti di incontri non potesse essere il fattore scatenante la fine dell'unione, poichè lo stesso aveva poi accudito la moglie, malata oncologica, e con la stessa aveva organizzato il matrimonio della figlia.

Di diverso avviso la Corte che, inoltre, ribadisce il valore probatorio delle schermate prodotte dalla moglie, che attestano gli avvenuti pagamenti e gli sms che il ricorrente scambiava con le donne incontrate online,


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