L'affidamento preadottivo è disciplinato della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, comma 6, 23 e 24 .
Possiamo definirlo come il secondo momento della complessiva procedura di adozione: a seguito della dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i Minorenni, e prima della dichiarazione definitiva di adozione, il minore viene affidato ad una coppia di coniugi che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge e che abbiano presentato la corrispondente domanda ex art. 22, comma 1.
Questo affidamento, che è disposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, ha la durata massima di un anno, prorogabile a due, e ha lo scopo di avvicinare il minore adottando con i potenziali genitori adottivi al fine di saggiare la positività e la riuscita dell'abbinamento. solo dopo questo periodo ed il parere favorevole del PM e del servizio incaricato viene pronunciata la sentenza di adozione. il cd Affido a rischio giuridico, introdotto dalla giurisprudenza, si presenta invece come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo seppure nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione. Invero, prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato, in via provvisoria, presso una famiglia di aspiranti all'adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di fattispecie (nelle già citate varie denominazioni che ad essa sono state attribuite) cd. a rischio giuridico. Durante il periodo di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari. Se, nel corso del medesimo periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l'affidamento preadottivo e, in tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo il cui decorso è necessario per pronunciare la definitiva sentenza di adozione. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene revocata, il collocamento provvisorio non può in alcun modo evolvere in affidamento preadottivo.
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