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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

AFFIDO CONDIVISO, AFFIDO ALTERNATO E COLLOCAZIONE: DIFFERENZE INCIDENZA SUL MANTENIMENTO



Spesso, nel linguaggio quotidiano vengono usate espressioni giuridiche con significati diversi e, talvolta, fuorvianti. Uno dei campi più proliferi in tal senso è sicuramente il diritto di famiglia e la tutela dei figli a seguito della separazione. Ad esempio, spesso si fa confusione considerando un unico istituto l'affidamento e la collocazione dei figli. Cerchiamo ora di fare un po' di chiarezza. Con il termine affidamento dei figli si intende il rapporto tra questi e il genitore tale per cui quest'ultimo ne diventa responsabile al momento della separazione e/o divorzio. Per collocamento, invece, si intende il luogo ove i figli minori risiedono prevalentemente e, solitamente, coincide con la casa famigliare per evitare maggiori traumi. Fino a non molto tempo fa, la regola era la scelta dell'affidamento esclusivo: ciò comportava che il coniuge cui venissero affidati i figli ne diventasse unico responsabile. Dal 2006, la regola è invece quella dell'affido condiviso, mentre l'esclusivo rimane una scelta estrema, che qualora scelta dovrà essere ampiamente motivata dal Giudice (esempio, qualora vi siano provati episodi di violenza sui figli). Nell'ipotesi dell'affido condiviso, dunque, entrambe i genitori sono responsabili in egual modo e momento dei figli minori, che verranno collocati prevalentemente presso uno dei due genitori. Vi è poi una terza via, poco praticata, dell'affidamento alternato: in questa ipotesi, i minori vivono a settimane alterne presso ciascuno dei genitori, che saranno esclusivamente responsabili per il periodo in cui convivono con i figli. Diversamente è il caso della collocazione alternata. In questa ultima ipotesi, i minori vengono affidanti in maniera condivisa ai due genitori, i quali, però, scelgono, pur ripartendosi la responsabilità, di far vivere i minori in modo alternato presso le proprie abitazioni. Se taluni hanno espresso perplessità circa un metodo alternato (indipendentemente che si tratti di collocazione o affidamento), poichè creerebbero un effetto sballottamento dei minori, sono numerosi anche gli aspetti positivi di questa scelta. In primis, verrebbe ripartito in modo equo ed equilibrato il tempo che il minore trascorre con il genitore. Verrebbe dunque meno quella concezione del weekend. Allo stesso modo, verrebbero ripartite in egual misura le spese di mantenimento. Non sarebbe dunque più dovuto un assegno per quanto riguarda le spese ordinarie, in quanto i bambini trascorrerebbero lo stesso tempo con il papà e con la mamma. Rimarrebbe, invece, il diritto alla refusione del 50% delle spese straordinarie.

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