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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

AFFIDO CONDIVISO E PROBLEMI QUOTIDIANI: SCELTA DELLO SPORT E GESTIONE DELLA SCUOLA


Con la L. 54/2006 e' divenuta regolare generale che in caso di separazione i figli della coppia vengano affidati ai genitori in maniera condivisa.

Cio' significa che entrambe i genitori hanno un identico ruolo educativo nei confronti del figlio e che, pertanto, le scelte principali nell'educazione del minore vadano prese di comune accordo.

Il principio dell'affidamento esclusivo e' stato dunque relegato in un'ipotesi residuale e di particolare gravita'.

I genitori dovranno dunque consultarsi ed accordarsi ogni volta che dovranno prendere una decisione che riguarda l'educazione dei figli minori, che deve essere assunta in ogni caso sempre e solo nell'interesse degli stessi.

Quanto appena detto potra' apparire, almeno a parole, di una certa banalita'.

Eppure sulla scelta dello sport, piuttosto che della scuola o delle lingue straniere da far studiare, si mettono in atto fiumi e fiumi di discussioni.

Facciamo dunque alcune considerazioni su cio' che legge e giurisprudenza hanno elaborato.

E' necessario che vengano concordate le scelte che incidono direttamente sull'educazione dei figli e pertanto: sulla scuola, sulle attivita' sportive, sul medico e sulle attivita' ricreative ed extrascolastiche in generale.

Sulla gestione della vita scoltastica del minore in caso di genitori separati e' intervenuta anche una circolare MIUR del 22 settembre 2016, n. 5336, che pone alcuni punti fermi.

In primis, chiarisce l'opportunita' che la scuola invii le comunicazioni ad entrambe i genitori, ivi comprese quelle relative all'andamento scolastico dei figli, oltre che consegnare ad entrambe le credenziali per accedere al registro online.

Un punto di particolare acredine riguarda le deleghe a terze persone: e' piena facolta' di ciascun genitore delegare terze persone al ritiro dei figli senza necessario consenso dell'altro.

Tuttavia, molte scuole per evitare contestazioni richiedono che la delega a terzi sia controfirmata da entrambe i genitori.

Un ulteriore problema si pone sull'attivita' sportiva.

Non sempre, infatti, i motivi contrari che uno dei due genitori oppone sono sempre di mero dispetto all'altro, ma possono riguardare anche una situazione economica non florida piuttosto che un'attivita' pericolosa per il bambino.

In questo caso, come negli altri, qualora non si giunga ad un accordo tra le parti, e' possibil e ricorrere al Tribunale che si sostituisce ai genitori ed assume le decisioni nel supremo interesse dei minori.

Ovviamente, e' pura follia pensare ad un ricorso ogni qualvolta che ci si trovi in disaccordo su qualcosa. Eppure, se la situazione ha contorni cosi' conflittuali da risolversi in disaccordi su ogni decisione da assumere, e' bene valutare la strada della mediazione famigliare, affinche' si possa riprendere la cooperazione nel solo ed unico interesse dei figli.

Resta inteso che ciascun genitore decide in autonomia le attivita' e i luoghi che il figlio minore frequentera' nei giorni in cui ne ha il collocamento, ma se questi riguardano scelte educative devono comunque essere prese di comune accordo.

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