Gli art. 155 e 227 ter c.c. statuiscono la regola generale dell'affido condiviso del minore in caso di separazione dei coniugi.
Tuttavia, detta regola non è assoluta ed immutabile.
Principio fermo, infatti, è che l'affido congiunto non possa trovare luogo o non possa continuare ad essere attuato in caso di condotte pregiudizievoli per il minore.
Tra queste, secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale, sicuramente si trova l'esercizio in maniera discontinua del diritto di visita, ma anche (cfr. Cass. ord. 27591 del 12.10.2021) l'assoluto inadempimento dell'obbligo di mantenimento.
Inadempimento, invero, dovuto non ad una difficoltà oggettiva e inarginabile, ma preordinata e realizzata dallo stesso obbligato che, nel caso specifico della pronuncia in esame, aveva volontariamente mancato di adempiere, rassegnando le proprie dimisisoni e rendendosi insolvibile.
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