Spesso si confondono i concetti di affido, collocazione e responsabilità genitoriale.
Detta confusione integra, ovviamente, un'incertezza dei propri diritti.
Negli ultimi tempi, si è fatta strada la nozione di affido super esclusivo: di cosa si tratta?
Va in primis premesso che, contrariamente a quanto normalmente si crede, il genitore che non abbia l'affido esclusivo mantiene in ogni caso l'onere di vigilare sugli interessi del figlio e mantiene, comunque, la possibilità di ricorrere al giudice qualora questi venissero bistrattati.
Tuttavia, la giurisprudenza ha estratto dall'art. 337 quater c.c. un nuovo concetto di affido esclusivo rafforzato o, più prosaicamente, di affido super esclusivo.
Mentre, come abbiamo visto, pur nell'affido esclusivo è comunque prevista la possibilità di interpellare il genitore non affidatario nelle scelte che riguardano il minore, in quello super esclusivo neppure questa facoltà rimane in capo al genitore non affidatario.
Il genitore che si vede riconosciuto l'affido super esclusivo vede dunque incentrato nelle proprie mani il potere decisionale in merito all'educazione dei figli.
Ad oggi, risulta applicato in casi residuali e marginali: un esempio, quello del genitore che vive da tempo all'estero e che, oltre a non prendere parte alle decisioni riguardanti i figli, neppure se ne interessa.
Комментарии