Abbiamo parlato spesso dell'assegno divorzile, come di un contributo dalla natura composta, non esclusivamente assistenziale, riconosciuto all'esito di un procedimento di comparazione tra i coniugi.
Proprio su quest'ultimo punto, tuttavia, è recentemente tornata la Corte di Cassazione (ord. n. 27561 dell'11.10.2021), pronunciandosi in merito al giudizio della sperequazione economica tra i coniugi.
Più precisamente, la Corte ha ribadito come il giudicante debba abbandonare ogni formalismo dettato dal tenore di vita per accertare rigorosamente le cause di una situazione sperequata alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, verificando in particolare se essa sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
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