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ANCHE IL BACIO RUBATO E' VIOLENZA SESSUALE E NON E' APPLICABILE LA PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO


Abbiamo gia' affrontato la riforma che a fine degli anni '90 ha racchiuso tutti i reati contro la liberta' sessuale in un unica norma, l'art. 609 bis c.p., rubricato come violenza sessuale.

In realta', la lettera della norma e' assai vaga, poiche' punisce chi costringa taluno a subire atti sessuali, senza tuttavia dare a questi ultimi una definizione.

Sul punto, dunque, e' intervenuta la giurisprudenza che ha pacificamente definito gli atti sessuali come tutti quei comportamenti idonei a incidere sulla liberta' sessuale della persona offesa.

La definizione fornita dalla giurisprudenza ha pertanto allargato a dismisura il concetto di violenza sessuale fino a ricomprendervi gesti che non solo non sono di violenza carnale, ma per la loro connotazione hanno certamente un disvalore minore (esempio, il bacio dato e non voluto che citiamo nel titolo).

La stessa norma, pero' , prevede anche una diminuzione di pena fino a due terzi nelle ipotesi di minore gravita'.

La giurisprudenza si e' pertanto interrogata se al reato, una volta applicata la diminuzione di pena sopracitata, potesse anche essere applicata la causa di non punibilita' prevista dall'art. 131 bis c.p..

Nel 2015, infatti, il nostro legislatore ha introdotta la suddetta norma che prevede che determinati fatti possano essere dichiarati non punibili in ragione della particolare tenuita' del fatto o del danno, tenuto conto delle circostanze in cui si siano verificati e, comunque, solamente per i reati puniti con un limite edittale non suepriore a 5 anni.

La Corte di Cassazione (Sezione III penale, n. 12250 del 20.03.2019) ha dato tuttavia risposta negativa al quesito.

Il ricorrente aveva infatti motivato la propria impugnazione sul fatto che il bacio ricevuto dalla persona offesa non avesse poi inciso sulla propria liberta' sessuale e, comunque, a seguito del riconoscimento del fatto tra le ipotesi di minor entita' prevista dalla norma, potesse essere applicato l'art. 131 bis c.p..

La Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile un simile orientamento, ravvisando che il bacio era stato comunque dato nonostante i molteplici rifiuti della persona offesa, che avevano quindi ben denotato la mancanza di interesse e le determinazioni della vittima, che pertanto ha ben visto ledere la propria liberta' sessuale.

Non ha poi ritenuto applicabile la causa di non punibilita' ex art. 131 bis c.p.: la Suprema Corte ha infatti rilevato come, anche operando la diminuzione dei due terzi, il limite edittale sfori comunque quello dei cinque anni richiesto per il riconoscimento della particolare tenuita' del fatto .

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