Il condominio è forse, dei vari campi del diritto, quello più prolifero in tema di litigi. Uno degli argomenti di maggiore contrasto è sempre stata la facoltà di detenere, o meno, animali domestici all'interno delle singole abitazioni. Sul punto, è intervenuto il legislatore: fino a qualche anno fa, infatti, il regolamento condominiale poteva vietare la presenza di Fido tra le mura condominiali. La L. 220/2012, meglio conosciuta con la riforma del condominio, ha invece inserito l'art. 1138 comma 5 al nostro codice civile. La norma prevede, dunque, che i regolamenti condominiali non possano mai vietare la detenzione di animali domestici. Il nostro legislatore, in realtà, altro non ha fatto che recepire un filone giurisprudenziale ben chiaro, che aveva già ritenuto che il regolamento condominiale non potesse contenere un simile generico divieto. Per la sua validità, infatti, il veto alla detenzione di animali avrebbe dovuto essere giustificato. Il problema, all'entrata in vigore della riforma, si è posto con riferimento ai regolamenti già esistenti che prevedevano un simile divieto. Una tesi minoritaria sosteneva che la clausola potesse sopravvivere, ma l'interpretazione maggioritaria propende per la decadenza di una simile previsione. Ovviamente, la detenzione di animali, ancorché non possa essere vietata, deve altresì essere ispirata alle norme del normale buon senso e convivenza con altri soggetti. Dovranno, dunque, essere contenuti nei limiti del possibile, schiamazzi e immissioni odorose. Inoltre, dovranno essere prese le normali precauzioni in materia di sicurezza: lasciare scorrazzare il proprio cagnolone senza guinzaglio e museruola non è una buona idea! Proprio in tema di buon senso richiamiamo la singolare vicenda del Comune di Gaeta, il cui regolamento comunale in tema d'igiene e salute fissa il numero massimo di animali domestici per abitazione in 5 esemplari.
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