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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

APPLICABILE ANCHE ALL'OMESSO MANTENIMENTO LA PARTICOLARE TENUITA'


Da ormai qualche anno, è entrata a far parte del nostro ordinamento la previsione di cui all'art. 131 bis c.p., che prevede la non punibilità del fatto, per quei reati che non superano la pena massima di anni 5 di reclusione, in considerazione della condotta tenuta.

Fino ad oggi, la giurisprudenza ha sempre negato l'applicabilità di questa ipotesi al reato di cui all'art. 570 bis c.p., facendo perno sull'abitualità delle condotte, che escluderebbe invece il requisito della particolare tenuità del fatto.

Recentemente, tuttavia, la Cassazione si è pronunciata riconsocendo l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. ai casi di omesso mantenimento.

Gli Ermellini (Cass. Pen. n. 893 del 12.01.2021) hanno infatti ritenuto che non si possa escludere, a priori, l'appicabilità della particolare tenuità ad un simile reato, ma deve necessariamente compiere una valutazione approfondita del caso.

Infatti, nel caso sottoposto alla Corte, l'inadempimento era stato limitato ad un periodo di tempo molto esiguo, comunque poi ristorato in un secondo momento o, comunque, provvedendo in maniera diretta, mantenendo i minori presso la propria abitazione.

Il ragionamento della Corte, dunque, invita a non applicare in maniera rigida l'art. 131 bis c.p., ma a compiere una seria valutazione in concreto dei fatti, così come richiederebbe la stessa norma.

E, in effetti, alcune ipotesi d omeso mantenimento (che, si ricorda, è procedibile d'ufficio) possono essere risolte con una pronuncia di particolare tenuità del fatto.

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