Da tempo non si paga l'IMU sull'abitazione principale: a chi spetta, invece, l'IMU in caso di assegnazione della casa coniugale?
Sul punto, fortunatamente, ci viene in aiuto la normativa, in quanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Ne consegue che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l'assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di separazione o divorzio e, pertanto, a prescindere dalla proprietà o dalla quota di proprietà della stessa, tenuto al pagamento sarebbe il coniuge assegnatario, tuttavia esentato secondo la normativa citata.
Il reale proprietario dell'immobile (che, a fini esemplificativi, potrebbero anche essere i genitori dell'altro coniuge) non ha pertanto alcun obbligo relativamente all'imposta.
E neppure detto obbligo sorgerebbe qualora questo decidesse di acquistare una nuova abitazione: pensiamo, ad esempio, al caso in cui il coniuge proprietario della casa non ne sia anche assegnatario e debba, pertanto, reperire altra abitazione.
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