Da circa trent'anni i lavoratori dipendenti possono richiedere, qualora ne abbiano diritto, un particolare sostegno economico: gli assegni al nucelo. Questa forma di assistenza viene erogata in busta paga, ogni mese, a carico dell'Inps ma anticipata dal datore di lavoro. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti, agricoli, domestici o iscritti alla gestione separata INPS, i quali abbiano un reddito complessivo inferiore alle soglie individuate annualmente dall'INPS. Inoltre, il reddito del nucleo famigliare deve derivare almeno al 70% da lavoro dipendente. Anche l'ammontare degli assegni non è fisso ma varia a seconda del numero dei componenti del nucleo e a seconda dei casi (ad esempio, si valuta la presenza di entrambe i genitori piuttosto che di un minore inabile). La domanda va inoltrata al proprio datore di lavoro compilando un apposito modulo reperiile sul sito INPS: l'erogazione decorrerà dal primo giorno di paga successivo alla presentazione della domanda. Il legislatore ha poi dovuto adeguarsi al mutamento dei tempi, regolando i casi in cui i genitori si separino (non componendo più, dunque, un nucleo famigliare) e l'ipotesi in cui il minore sia nato da genitori non sposati. Nel primo caso, solitamente, l'indicazione del genitore che percepirà gli assegni viene fatta nello stesso provvedimento che regola i rapporti tra gli (ormai ex) coniugi. Dunque, solitamente, vengono assegnati al genitore collocatario, anche se questi non avrebbe diritto, da solo, a presentare istanza per la corresponsione degli assegni. Invece, nel secondo caso, va specificato che, ormaai dal 2012, è venuta meno la distinzione tra figli nati fuori dal matrimonio e tra quelli nati da genitori sposati. Tuttavia, il legislatore ha omesso di adeguare tutta la frammentaria normativa che richiamava questa distinzione. In tema di assegni famigliari, anche in caso di fine dell'unione Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente
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