La modifica delle condizioni di mantenimento è un tema spesso trattato su questa pagina: a maggior gli ultimi tempi di difficoltà economica hanno reso ancora più importante l'informazione sul punto. A distanza di un anno dal periodo emergenziale possiamo dunque analizzare la giurisprudenza sul punto Ad esempio, il Tribunale di Monza, sent. 1355 del 21.10.2020, ha ritenuto irrilevante l'incidenza pandemica sull'attività dell'obbligato, posto che la stessa di trovava già in forte perdita prima della pandemia. Il Tribunale Vicenza, con sentenza n. 121 del 20 gennaio 2021, non ha ritenuto assumere rilevanza probatoria la allegazione delle buste paga relative ai mesi di marzo 2020 ed aprile 2020 , coincidente con il periodo in cui il coniuge obbligato era stato posto temporaneamente in cassa integrazione in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19, valorizzando, da un lato, il fatto che l’ammortizzatore sociale in concreto compensava il reddito mensile e dall’altro l’omessa produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dati confermativi della persistente sperequazione reddituale legittimante la conferma dell’assegno di mantenimento in favore della moglie. Con una ulteriore pronuncia, la Seconda Sezione del Tribunale di Vicenza (Trib. Vicenza, sez. 2, n. 1046 del 26 giugno 2020) ha confermato le statuizioni patrimoniali in ordine al mantenimento della prole, sul presupposto che, anche in periodo pandemico, “la situazione patrimoniale (del coniuge obbligato) può ritenersi sostanzialmente invariata, atteso che le dichiarazioni dei redditi prodotte (anche l'ultima) non sono significative”, anche in ragione della provenienza del reddito da attività imprenditoriale nel settore agricolo, la cui produzione non ha avuto limitazioni in periodo emergenziale. Il Tribunale Bari, sez. 1, con sentenza n. 2601 dell’8 settembre 2020, ha ritenuto giustificata la conferma dell’entità dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, in ragione della piena capacità lavorativa dell’obbligato, dipendente contrattualizzato, “rimanendo irrilevante il solo allegato deterioramento delle sue condizioni economiche connesse alla pandemia da COVID-19, peraltro solo temporaneo e contingente”. Il Tribunale di Torino, sez. 7, con sentenza n. 3029 del 15 settembre 2020 ha evidenziato il “carattere transitorio” dell’evento pandemico, cui ricondurre la cassa integrazione concessa al coniuge obbligato, a seguito del mutamento volontario di attività lavorativa, e su tale presupposto confermato le disposizioni patrimoniali in tema affidamento condiviso e collocazione prevalente presso la madre, ritenendo che, in ragione del ridotto periodo temprale della emergenza da Covid-19, la nuova attività lavorativa garantisca al ricorrente quanto meno i medesimi redditi di cui poteva disporre da dipendente. Lo stesso Tribunale di Torino, con due distinte pronunce (sez. 7, n. 4642 del 18 dicembre 2020, e n. 4734 del 24 dicembre 2020, in sede di divorzio, ha confermato le statuizioni relative all’assegno di mantenimento sul presupposto che il reddito del coniuge obbligato non ha subito oscillazioni a causa del Covid-19, restando stabile nel periodo emergenziale. A fronte della carente allegazione ha, quindi, ritenuto non provata la dedotta riduzione dei redditi per essere stata costretta a chiudere per alcuni mesi il negozio, in conseguenza delle restrizioni legate al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, rilevando, in ogni caso, come le perdite denunciate, legate alla chiusura forzata del negozio possano ritenersi contenute, in quanto l'attività di commercializzazione – in un settore piuttosto esclusivo e di nicchia - è proseguita attraverso le vendite on-line, anche nel periodo predetto. Una apertura nel senso della ammissibilità della incidenza negativa dell’evento pandemico sulla situazione reddituale si coglie nella sentenza del Tribunale di Rimini, sez. 1, n. 756 del 18 novembre 2020. La decisone, tuttavia, ritaglia un limitato orizzonte temporale della riduzione concessa, coincidente con la rilevata produzione degli effetti delle limitazioni e chiusure da pandemia. Il Tribunale di Rimini ha adeguato, infatti, in modo retroattivo e solo per il periodo più acuto dell’emergenza, l’assegno alle decisioni unilateralmente già assunte dal coniuge obbligato che, a partire dal marzo 2020, aveva autonomamente ridotto l’importo mensilmente versato alla moglie per il mantenimento della figlia. In motivazione si afferma che “per il periodo di lockdown legislativamente imposto a causa della pandemia da Covid-19, comprendente le mensilità da comprendente le mensilità da marzo 2020 a giugno 2020, può considerarsi fatto notorio la riduzione quasi totale di molte attività economiche, altrettanto non può affermarsi per i mesi successivi, posto che, in realtà, è risaputo che la stagione estiva nel territorio (del ricorrente) si è svolta quasi regolarmente dal punto di vista economico - lavorativo e dell’affluenza turistica”. Di qui l’accoglimento parziale della domanda di ridimensionamento temporaneo dell’assegno di mantenimento a favore della figlia avanzata, non avendo l’istante dimostrato di non aver potuto riprendere la propria attività lavorativa dopo la fine del lockdown.
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