Il diritto alla genitorialità in Italia non sempre è tutelato ma, in ogni caso, il nostro ordinamento prevede pochi, semplici, punti.
Uno di questi tutela la lavoratrice dipendente sin dalla scoperta della gravidanza, ma andiamo per gradi.
Di base, la legge riconosce alla lavoratrice dipendente un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pari a cinque mesi, che possono essere fruiti: da due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto, da un mese prima a quattro mesi dopo la data presunta e, infine, cinque mesi dopo la data presunta dal parto.
La seconda e terza ipotesi, tuttavia, sono percorribili solo in casi eccezionali e, parimenti, in casi eccezionali può essere prevista un'anticipazione del periodo di astensione o il suo protrarsi fino al settimo mese dopo la nascita del bambino.
L'anticipazione del periodo di astensione può essere disposto nei casi in cui la gravidanza sia a rischio per patologie o stati morbosi oppure qualora si tratti di un lavoro a rischio.
Nel primo caso, sarà disposto dall'ASL entro 7 giorni dalla richiesta della lavoratrice la quale, in caso di diniego, avrà dieci giorni di tempo per eventuali osservazioni.
Nel secondo caso, invece, la domanda va presentata, da parte della dipendente o del datore di lavoro, all'Ispettorato del lavoro in caso di determinate condizioni di lavoro o luogo che possano mettere a rischio la salute della lavoratrice.
In ogni caso, il datore di lavoro non può disporre unilateralmente l'astensione della lavoratrice.
Per tutto questo periodo spetta, alla lavoratrice dipendente coperta dall'INPS oppure alla lavoratrice disoccupata o in cassa integrazione, un'indennità pari all'80% della paga giornaliera. Detta indennità verrà anticipata dal datore di lavoro che, poi, verrà ristorato dall'INPS.
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