Capita spesso di sentir parlare di avvocato d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato in termini di sinonimia. Cosi non è, ed appare quindi opportuno chiarire alcuni aspetti dirimenti. L’avvocato d’ufficio è una figura professionale che rileva ogni qualvolta in cui, nell’ambito di un procedimento penale, un determinato soggetto si trovi sfornito di un proprio avvocato di fiducia. La nomina dell’avvocato d'ufficio, dunque, avviene ad opera dello Stato e non già da parte del diretto interessato. È necessario considerare che una volta nominato, il difensore d’ufficio, laddove confermato l’incarico da parte dell’imputato, svolge il proprio mandato professionale al pari dell’avvocato di fiducia, in particolare per quanto concerne gli oneri retributivi facenti capo al cliente. In altre parole, pertanto, l’avvocato d'ufficio dovrà essere pagato dal cliente così come accade nei confronti dell’avvocato di fiducia. In ultima istanza va specificato che non sussiste un obbligo nei confronti del soggetto indagato di servirsi dell’avvocato nominato d’ufficio, ben potendo quest’ultimo essere sostituito nel corso del procedimento penale dall’avvocato di fiducia. Diverso è invece l’istituto del gratuito patrocinio a spese dello stato. Disciplinato dal D.P.R. 115 del 2002 nonché dall’art. 98 del c.p.p, si tratta di un istituto che garantisce ai soggetti meno abbienti la possibilità di accedere alla giustizia, trasferendone i relativi costi sullo Stato. Al fine di valutare la possibilità di accedere al gratuito patrocinio, il soggetto interessato, dovrà guardare alla propria dichiarazione dei redditi. Il limite al di sotto del quale è possibile usufruire del gratuito patrocinio è ovviamente stabilito dalla legge ed è altresì soggetto a periodici adeguamenti. Per l’anno 2015 appena trascorso, ad esempio, la soglia determinata con il D.M. 7 maggio 2015 era di Euro 11.528,41. Alla luce di quanto detto palesi sono le differenze tra i due istituti. Il primo, ossia l’avvocato d’ufficio, nasce dall’esigenza di garantire a tutti i soggetti sottoposti ad un procedimento penale la difesa tecnica di un avvocato a garanzia del supremo diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. Il secondo, vale a dire il patrocinio a spese dello Stato, ha invece natura meramente assistenziale e garantisce la possibilità di radicare qualsivoglia giudizio (civile, penale ovvero amministrativo) anche per coloro i quali, trovandosi in una condizione economica svantaggiosa, non potrebbero sobbarcarsene i relativi oneri.
Kommentare