Una domanda molto frequente, posta da entrambe le parti, riguarda la possibilità per il genitore di cambiare la propria residenza e quella dei figli.
Occorre il consenso dell'altro genitore? E se questi si oppone?
Cerchiamo di fare chiarezza.
Iniziamo subito con il dire che la residenza dei minori rientra in quelle decisioni che devono essere prese di comune accordo nell'interesse dei figli, ma non solo: sul punto, la Cassazione si è espressa più volte, sancendo la necessaria vicinanza tra minori e genitore non colloctario.
Pertanto, è escluso che il genitore collocatario possa, arbitrariamente ed immotivatamente, trasferirsi insieme ai figli, qualora si tratti di un trasferimento in località che non consentano un agevole esercizio della bigenitorialità.
Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione (sent. 27160 del 27.11.2020) ha stabilito che il genitore collocatario abbia il diritto di trasferirsi, purchè sia operato un corretto bilanciamento tra il proprio diritto e quello alla bigenitorialità del minore.
Resta inteso che il trasferimento non potrà mai essere un pretesto per penalizzare l'altro genitore.
Qualora, invece, il trasferimento operi nella stessa città, il genitore che cambia la propria residenza ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., entro 30 giorni di informare l'altro genitore.
Cosa fare, dunque, in concreto?
Se vi è accordo tra le parti, è bene comunque stilare una scrittura privata.
Invece, se l'accordo manca, il genitore che ha necessità di mutare la propria residenza dovrà ricorrere al Tribunale per essere autorizzato.
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