Negli ultimi giorni, complici gli ormai quotidiani episodi di sangue e violenza di genere, si e' discusso molto di Codice Rosso e Revenge porn.
In particolare, qualche giorno fa si e' parlato di approvazione dell'introduzione del reato di revenge porn.
Ma di cosa si tratta?
Da qualche mese e' in discussione il disegno di legge sul cd. Codice Rosso, che prevede sia l'introduzione di reati ad hoc sia di strumenti specifici per arginare il fenomeno della violenza di genere.
I media ci informano, quotidianamente, di fatti di sangue che hanno come vittima ex partener o coniugi, per la maggior parte donne, che avevano gia' denunciato comportamenti violenti o maltrattamenti, ma la macchina della giustizia ha tristemente tardato a mettersi in moto.
Il cd. Codice Rosso prevede, dunque, l'introduzione di una corsia preferenziale per questo tipo di reati.
In caso di querele per i reati di maltrattamenti, lesioni, stalking o violenza sessuale a danno di un coniuge, partner o ex, la polizia ha l'obbligo (a dire il vero gia' previsto) di trasmettere senza ritardo la notizia di reato al Pubblico Ministero.
Questi, entro 3 giorni, dovra' ascoltare la persona offesa: a prescindere dalle infelici espressioni utilizzate per giustificare questa previsione, va riconosciuto che, almeno sulla carta, puo' avere la sua validita'.
Il ruolo di questa audizione d'urgenza, infatti, e' quello di verificare l'effettiva volonta' di procedere contro il maltrattante oppure di smascherare una falsa denuncia, ed evitare di compiere attivita' che oscurerebbero casi ben piu' gravi e meritevoli di attenzione.
Ci auguriamo che cio' possa avvenire anche nella realta' e non rimanere una previsione utopica.
E' previsto poi che chi intende seguire le indagini per questo tipo di reati abbia una formazione specifica ed adeguata, che possa supportare la vittima in ogni passaggio.
E' poi previsto l'istituzione di un fondo per le vittime dei reati sopra citati.
Infine, un paio di giorni fa, e' stato approvato l'emendamento che prevede l'introduzione del reato di revenge porn.
L'art. 612 ter c.p., inserito subito dopo quello di stalking, prevede la pena della reclusione da uno a sei anno e della multa da 5 a 15 mila euro per chi diffonde con fine denigratorio e ricattatorio video a sfondo sessuale.
La pena e' aumentata se cio' e' commesso da un ex partner.
Il reato e' perseguibile a querela (presentabile nel termine dei 6 mesi) che potra' essere rimessa solo davanti al giudice (come viene previsto per lo stalking) eccetto per i casi in cui la vittima sia affetta da minoranze psichiche o fisiche o sia in stato di gravidanza, per cui e' perseguibile d'ufficio.
La fomulazione della norma, nonostante i fini piu' che legittimi, non e' delle migliori, poiche' prevede un dolo specifico (i fini ricattatori o denigratori) che andra' provato per accertare la sussistenza del reato.
Attendiamo, pero', l'esito definitivo delle votazioni e l'emanazione della legge.
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