Il 18 luglio scorso e' stato approvato il cd Codice Rosso, la tanto voluta riforma contro la violenza di genere.
Vediamo oggi che cosa prevede ed alcune considerazioni.
Il D.D.L. 1200/2019 interviene in primis sulla gestione delle denunce.
Ed infatti, stabilisce che in caso di denuncia per i reati di stalking, maltrattamenti, violenza sessuali o lesioni, non si debba attendere il vaglio degli agenti sull'urgenza, ma chi riceve la querela e' automaticamente tenuto a darne informazione al P.M. il quale, entro 3 giorni, dovra' sentire la persona offesa.
Questo per evitare che nei tempi necessari per il vaglio dell-urgenza la situazione possa peggiorare.
E' stato poi ridotto il termine entro cui devono essere concluse le indagini preliminari, mentre sale ad un anno il terime per presentare le querele, in caso di violenza sessuale (gia' di sei mesi, piu' ampio rispetto alla norma).
Vengono poi innalzati i limiti edittali per i reati di stalking e maltrattementi che salgono nel massimo rispettivamente a 6 e 7 anni e nel minimo a 1 e 3 anni.
A mio avviso, particolarmente interessante e' la subordinazione della sospensione condizionale della pena, in caso dei reati sopra menzionati, alla partecipazione a percorsi di recupero e sostegno.
Sono invece numerosi gli interventi che hanno interessato il codice penale mediante l-inserimento di nuove ipotesi di reato.
Viene infatti prevista la reclusione per chi viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
E' poi introdotto l'art. 612 ter c.p., che puniscse con la reclusione da uno a sei anni e con una pena pecuniaria chi diffonde, cede, pubblica immagini o video di contenuti sessualmente espliciti destinati alla sfera privata, prevedendo inoltre un aggravio di pena se commesso in danno di coniuge o ex. Sono previste, inoltre, le stesse regole processuali dello stalking, ossia termine lungo per la querela che potra' poi essere rimessa solo processualmente.
Infine, e' introdotto un articolo dedicato alle lesioni permanenti al viso (art. 583 quater), punendo il fatto con la reclusione da otto a quattordici anni.
Detto articolo ha caratterizzato maggiormente quelle che sono le lesioni dolose, che nel caso degli sfregi copiuti con l'acido non ricevevano un'adeguata risposta sanzionatoria.
Viene poi previsto una formazione apposita per gli agenti che si occupino di detti casi.
Nel complesso, si tratta di una buona riforma, nonostante sia importante, oltre alla repressione, un lavoro di prevenzione ed educazione
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