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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

COLPA MEDICA: RISPONDE PENALMENTE IL MEDICO CHE NON SI ACCORGE DELL'ERRORE DEL COLLEGA

La materia della responsabilita' medica e' stata, negli ultimi anni, oggetto di numerose riforme.

In primis, la Legge Balduzzi, nel 2012, introdusse e cristallizzo' nel dettato legislativo il concetto di linee guida e di buone pratiche.

Venne infatti sancito che il giudice dovesse tener conto, nella valutazione della colpa lieve, dell'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche stabilite dalla letteratura medico scientifica.

Recentemente, la Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 ha compiuto un ulteriore passo avanti, introducendo nel codice penale l'art. 590 sexies, rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

La sopracitata norma introduce una clausola di esclusione della penale responsabilita' nei casi di morte o lesioni dovute ad imperizia qualora siano state rispettate le linee guida e le buone pratiche cliniche e di sistema.

In questa cornice si colloca la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 39733 del 2018, che ha escluso l'applicabilita' della clausola di cui all'art. 590 sexies c.p. al medico che non si e' accorto dell'errore del collega da cui e' conseguita una lesione grave in capo al paziente.

L'imputato, medico in seconda durante un'operazione in laparoscopia, era stato gia' condannato dal Tribunale di Savona e dalla Corte d'Appello di Genova.

I due gradi di giudizio lo avevano riconosciuto responsabile delle lesioni perche', stante il suo ruolo di "secondo" e, quindi, di supervisore, avrebbe dovuto apportare una attenzione maggiore e accorgersi e segnalare l'errore del collega.

La condotta tenuta dal medico e' stata pertanto valutata, nei due gradi di giudizio, negligente per difetto di attenzione.

L'imputato ha pertanto ricorso in Cassazione chiedendo, tra le altre cose, il riconoscimento dell'applicabilita' dell'art. 590 sexies c.p..

La Suprema Corte ha confermato la penale responsabilita' dell'imputato.

In primis, ha ritenuto che detta decisione fosse gia' determinata dai principi che regolano la responsabilita' dell'equipe medica, a prescindere dalla riforma introdotta nel 2017.

Quindi, ha preso in esame l'applicabilita' al caso concreto dell'art. 590 sexies c.p.

La Corte non ha ritenuto operabile la clausola: il dettato normativo prevede infatti l'esclusione della punibilita' solo per i casi di imperizia.

Nel caso in esame, invece, il merito si e' comportato con negligenza, violando quello che era il suo compito di secondo nell'operazione.

Ha pertanto confermato la condanna.


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