Lo scorso anno si urlò, nel mondo delle separazioni e dei divorzi, alla rivoluzione copernicana operata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, in tema di assegno divorzile.
L'originale previsione dell'assegno divorzile stabiliva che il Giudice, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potesse, tenuto conto di vari fattori (durata del matrimonio, condizioni economiche dei coniugi, ecc) disporre a carico di uno di essi l'obbligo di somministrare periodicamente all'altro un assegno, qualora il beneficiario non disponesse di mezzi adeguati o non fosse in grado di provvedere autonomamente.
La ratio dunque era non solo quella assistenzialistica, ma anche risarcitoria e compensativa.
Una prima modifica si è avuta nel 1987, quando all'assegno divorzile è stata riconosciuta solo una funzione assistenzialistica, per sopperire, dunque, all'impossibilità dell'ex coniuge di procurarsi strumenti di vita adeguati.
Tuttavia, la novella del 1987 non ha indicato rispetto a quali parametri i mezzi di vita dovessero ritenersi adeguati e, pertanto, fino ad oggi, abbiamo assistito a paradossi quali assegni divorzili di importi stratosferici, con la giurisprudenza divisa tra l'interpretazione di un effettivo bisogno e l'utilizzo, invece, della valutazione del tenore di vita in costanza di matrimonio.
La questione non è di poco rilievo, tenuto conto del fatto che il riconoscimento di un assegno divorzile è conditio sine qua non, tra le altre cose, per il riconoscimento di una quota di TFR dell'ex coniuge.
L'11 luglio 2018, le Sezioni Unite hanno sancito una svolta epocale, riportando la funzione dell'assegno divorzile a quel trittico già previsto nel lontano 1970.
Nelle motivazioni, infatti, si legge che non può utilizzarsi il criterio del tenore di vita, perchè ciò darebbe spazio al rischio di locupletazioni ingiustificate.
Deve invece provarsi in concreto sia l'apporto effettivo dato dal coniuge beneficiario in costanza di matrimonio, sicché avrebbe dunque diritto a partecipare all'arricchimento dell'ex, sia l'effettiva capacità, odierna, di procurarsi mezzi di vita idonei ed adeguati.
Come già succede, tuttavia,andrà valutato caso per caso.
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