Il tema delle spese straordinarie è uno dei tanti terreni di conflitto tra le coppie separate.
Possono, infatti, insorgere discussioni riguardanti la comune decisione delle stesse, oppure la mancata corresponsione delle stesse.
Proceduralmente, tuttavia, ci si pone il problema di come agire, materialmente, per il recupero delle spese straordiinarie: se, infatti, il mancato pagamento del mantenimento consente di utilizzare la sentenza di separazione o divorzio quale titolo esecutivo, lo stesso non si può dire con assoluta certezza per le spese straordinarie, in quanto, nonostante sia riconosciuto il 50% delle stesse, non sono predeterminate nell'ammontare. E' dunque opportuno procedere con un decreto ingiuntivo?
E' il caso recentemente esaminato dalla Corte di Cassazione (ord. 379 del 13.01.2021), la quale ha pronunciato il seguente principio di diritto secondo cui è opportuno distinguere tra quegli esborsi che sono destinati a bisogni ordinari del figlio e che sono ripetibili, anche se prevedibili, e vanno a integrare l'assegno di mantenimento statuito. Per queste somme (ad esempio, spese meediche o scolastiche) si potrà agire utilizzando quale titolo la sentenza di separazione o divorzio.
Diversamente, per tutte quelle spese che sono imprevedibili e rilevanti nell'ammontare, sarà opportuno procedere con un autonomo titolo esecutivo.
Sostiene infatti la Corte che in caso di spese relative all'istruzione o alla salute, gli esborsi sono tanto continui da superare, di fatto, la nozione di straordinarietà , per cui imporre l'attivazione di un autonomo titolo esecutivo danneggerebbe inutilmente il genitore beneficiario.
La pronuncia è, peraltro, conforme a precedenti specifici della Corte (Cass. Civ. n. 1161 n. 18.01.2017)
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