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COMMETTE IL REATO DI MOLESTIA TELEFONICA LA SOCIETA' CHE CHIAMA SPESSO IL DEBITORE


E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29292/2019.

La vicenda nasce dalla querela sporta da un utente il quale, a seguito di risoluzione di un contratto di fornitura di energia, veniva contattato da una societa' di recupero crediti per il saldo del dovuto residuo.

Nulla di strano, fino a qui.

Se non fosse che le telefonate arrivavano fino a 10 / 15 al giorno, negli orari piu' disparati.

La Cassazione ha pertanto ritenuto che un simile comportamento integri la molestia e la petulanza richieste dall'art. 660 c.p..

Infatti, la Corte ha ritenuto che in questo caso la societa' abbia anteposto il proprio profitto al benessere delle persone e cio' concretizzi il reato di molestia telefonica.

Non ha potuto, infatti, la societa' giustificare un simile comportamento in forza del proprio diritto al recupero di credito,posto che la condotta posta in essere e' andata ben oltre il legittimo reclamo del proprio diritto.

E' stata pertanto condannata al pagamento di un'ammenda, nonche' della refusione delle spese legali

 
 
 

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