Fornire un nome diverso alla persona che si frequenta costituisce un reato?
La Cassazione dice di si, a determinate condizioni.
La sentenza n. 5432 dell'11.02.2021, infatti, esamina il caso in cui un soggetto abbia dato generalità false per avvicinare la vittima e instaurare con lei una relazione sentimentale al fine di avere da questa un vantaggio economico.
Nel caso di specie, la donna aveva mentito sia sulle proprie generalità che sul proprio status, definendosi single, per poter avvicinare la vittima e ottenere dunque somme di denaro e regali lussuosi.
Integra, dunque, il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall'instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (vedi Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, Volpicelli, Rv. 263103). Non ha rilevanza, pertanto, il fatto che la vittima abbia corrisposto somme di denaro alla ricorrente, in ragione della relazione di vicinanza sentimentale oramai creatasi non elide la portata offensiva della condotta di sostituzione di persona, prodromica a tale effetto, rimanendo, peraltro, confinata in un ambito meramente assertivo l'affermazione in tal senso (allo stesso modo dell'insinuazione circa il fatto che la vittima avesse compreso la reale identità dell'imputata) poichè non è verosimile scindere l'affettività dal destinatario di essaxc
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