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COMMETTE REATO CHI INSTALLA UNO "SPY SOFTWARE" SUL TELEFONO DEL CONIUGE


Con l'avvento degli smartphone possiamo tranquillamente affermare che esista un'app per ogni cosa.

Invenzione che, se correttamente utilizzata, semplifica in effetti operazioni quotidiane.

Ma l'uomo e' specialista nel trasformare l'utile in qualcosa di bieco e cosi' e' stato anche per le applicazioni e gli smartphone.

Quasi ogni modello, infatti, consente l'installazione di app che sfruttano il segnale gps per localizzare il telefono o di software per seguirne il traffico dati.

Ovviamente, queste app erano nate con l'ingenuo intento di consentire un ritrovamento veloce dello strumento qualosa si fosse smarrito.

E, ovviamente, il loro utilizzo e' stato traviato.

Non sono infatti infrequenti gli episodi di coniugi (ambosessi) che installino questi strumenti per controllare i movimenti o le conversazioni del partner.

Orbene, quando questo si tramuta nel controllo degli spostamenti la giurisprudenza e' giunta alla conclusione che concretizzi il reato di stalking nel momento in cui la persona offesa abbia la percezione di essere controllata e da cio' ne scaturisca angoscia e turbamento.

Recentemente, invece, le Sezioni Unite sono intervenute per quei software che consentono di captare il traffico dati in partenza o arrivo su un dispositivo (S.U. n. 26889 del 28.04.2016).

La Corte ha infatti riconosciuto che in questi casi si concretizzi il reato di cui all'art. 617 bis c.p., che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi installa apparati o strumenti al fine di intercettare abusivamente altrui conversazioni.

Orbene, se anche lo spy software non sia ricompreso nell'elenco della norma (interpretazione ripresa anche dalla Sezione V, sentenza n. 15071 del 05.04.2019), la Corte ha ritenuto che non si tratti di un'elencazione tassativa ma che, anzi, deve tener conto dell'evoluzione tecnologica che ha consentito l'elaborazione di simili software.

ne consegue che non sia possibile dubitare che un simile programma non possa essere inserito tra quelli elencati dalla norma e che, pertanto, e' da considerarsi integrata la fattispecie delittuosa.

Ecco quindi come una condotta posta in essere anche solo per uno scopo puerile (senza considerare il caso in cui si vuole operare un vero e proprio controllo) porti in realta' a conseguenze non trascurabili dal punto di vista della responsabilita' penale.

 
 
 

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