Il reato di stalking fa parte del nostro orientamento da oltre dieci anni.
In questo lungo tempo e' stata copiosa la giurisprudenza sul punto, anche grazie alla genericità della norma, che consente un'applicazione molto ampia del suo precetto.
Ultimamente, la Corte si è trovata a decidere sul seguente caso: può integrare il reato di atti persecutori inviare, alla stessa persona, durante la notte, molteplici messaggi?
Un'interpretazione nega, infatti, questa configurazione sostenendo che la norma richieda condotte plurime e, in questo caso specifico, non si ravviserebbero, essendosi concretizzate tutte nell'arco di una stessa notte.
Invero, la Corte si è invece pronunciata in senso nettamente opposto (Cass. Pen. Sez V. del 21.01.2021 n. 2496).
La Corte ha infatti statuito che il delitto previsto dell'art. 612-bis c.p., avente natura di reato abituale e di danno, è integrato dalla necessaria reiterazione delle condotte e dal generarsi dell'evento (stato d'ansia, timore) che è diretta conseguenza dell'intento persecutorio.
Dunque, non rileva la datazione dei singoli atti, non devono essere necessariamente compiuti in un arco di tempo, ma ciò che rileva è appunto la pluralità delle condotte.
In conclusione, anche se i messaggi sono stati inviati nell'arco di una sola notte, la loro pluralità, l'insistenza, e il loro contenuto possono certamente configurare il reato di atti persecutori.
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