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CONFISCATA L'AUTO ALLA MADRE CHE LA PRESTA AL FIGLIO PUR SAPENDO CHE BEVE


La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33231/2019) che si è pronunciata sulla guida in stato di ebbrezza e la relativa confisca è destinata ad aprire nuovi scenari sull'interpretazione delle sanzioni accessorie.

Infatti, di norma, il reato di guida in stato di ebbrezza presuppone, quale sanzione accessoria, la confisca dell'auto in presenza di determinati valori alcolimetrici.

Tuttavia, ciò non è possibile se l'auto guidata dall'indagato è di proprietà di un soggetto terzo.

Ciò perchè, ovviamente, il proprietario è estraneo al reato.

Questo il motivo per cui un condannato ex art. 186 C.d.S., poichè sorpreso alla guida in stato di alterazione, proponeva ricorso avverso la disposizione della confisca dell'auto della madre.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno respinto il ricorso, stabilendo un nuovo, importante, principio di diritto.

Hanno infatti statuito che "In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene. Corretta appare, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto che la madre del prevenuto, proprietaria del veicolo, non potesse dirsi estranea al reato, in quanto era certamente a conoscenza del fatto che il figlio fosse alcolizzato, tanto che, a dire del fratello, secondo quanto riferiscono i Giudici di merito, aveva causato alla famiglia tanti problemi, essendo pertanto evidente la totale imprudenza della D.P. nell'affidare al prevenuto l'auto senza che sussistessero ragioni di necessità"

La Corte ha infatti ritenuto che la dipendenza dall'alcol del figlio non potesse non essere conosciuta dalla madre che, pertanto, non può essere ritenuta estranea al reato.

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