Una domanda che può apparire banale ma che, in realtà, spinge ad una serie di valutazioni.
Prima di affrontare la questione, è opportuna una premessa.
Le tipologie di matrimonio previste dalla legge italiana sono quattro: civile, concordatario (celebrato in chiesa, dove vengono letti articoli del codice civile, e poi trascritto nei registri di stato civile), canonico (quello valido solo per la Chiesa cattolica ma non per lo Stato) ed infine quello acattolico, che riguarda religioni diverse da quella cattolica.
La distinzione è importante perchè muta sia la procedura per chiedere l'annullamento sia la giustificazione.
Le cause per cui un matrimonio può essere annullato sono diverse a seconda di quale delle tipologie sopra elencate si tratti: ad esempio, per il matrimonio civile sono rilevanti la mancanza dell’età necessaria, in vizi della volontà (come nel caso della violenza subita per costringere a sposarsi), l’incapacità naturale o la simulazione (ad esempio, il matrimonio contratto solo per far ottenere ad uno straniero la cittadinanza italiana).
In ogni caso, l'annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi: una volta pronunciato, è come se non fosse mai stato celebrato.
Dunque, fatte queste doverose premesse, possiamo rispondere: è possibile chiedere l'annullamento del matrimonio in caso in cui si scopra che il coniuge è omosessuale?
Si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (ordinanza n. 19329 del 17 settembre 2020) in un caso in cui una coppia aveva vissuto stabilmente per anni, generando anche una figlia, prima che venisse esternata l'omosessualità di uno dei coniugi.
Il Tribunale ecclesiastico, riconoscendo che l'omosessualità era stata scoperta dopo le nozze e che queste non sarebbero state celebrate se detta circostanza fosse stata conosciuta prima, aveva annullato il matrimonio.
La Cassazione tuttavia, competente a pronunciare la delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico, ha negato la pronuncia di efficacia di detta sentenza.
In particolare, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi è un elemento essenziale del matrimonio inteso come rapporto e, dunque, qualora si verifichi, integra "una situazione giuridica di ordine pubblico italiano che è causa ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio atto".
Va tuttavia detto che la Cassazione sul punto non ha le idee molto chiare: infatti, qualche mese fa ha pronunciato un'ordinanza di senso opposto, ove l'unione era durata per oltre dieci anni e da cui erano nati tre figli (ord. 7923 del 20.04.2020).
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