Dal 27 febbraio 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche e, in conseguenza di ciò, tutti gli studenti sono a casa da oltre un mese.
Molte scuole si sono prontamente attivate per la prosecuzione dell'attività con la didattica online, ma di uguale necessità e urgenza sono i provvedimenti che regolano i rapporti econmici per la fruizione del servizio.
Per la scuola pubblica, nessun problema: quasi ogni Comune è intervenuto con provvedimenti amministrativi che hanno provveduto a ordinare la sospensione dei pagamenti per i servizi fruiti.
Ma il vero problema si è posto con le scuole private: sono infatti numerose le segnalazioni di genitori che hanno continuato a ricevere le richieste di pagamento nonostante la mancata fruizione del servizio.
La questione si complica ulteriormente per quanto riguarda gli asili nido: infatti, per le scuole di grado superiore, in molti hanno ritenuto corretto interpretare in maniera estensiva l'art. 101 del Cura Italia, relativo alle Università, che prevede il computo di crediti e oneri per tutte le lezioni che sono state organizzate online.
Pertanto, ne consegue che qualora la scuola sia stata in grado di realizzare una didattica online, sarà anche legittimata alla richiesta del pagamento di una retta, anche se ridotta in funzione del servizio.
Ma certamente quetsa non è una soluzione praticabile per gli asili nido privati, che sembrano essere stati totalmente dimenticati dal susseguirsi dei provvedimenti emanati.
Cerchiamo, dunque, di offrire una interpretazione sostenibile.
In via preliminare occorre esaminare il contratto sottoscritto al momento dell'iscrizione e verificare se esista una clausola che disciplini il caso di chiusura imposta da eventi esterni.
Se esiste e sia stata controfirmata, dovrà essere applicata.
Se, invece, non era stato previsto un caso simile, va precisato quanto segue.
La frequenza di una scuola privata si concretizza in un contratto di somministrazione di servizi, per cui è legittimo ritenere che vadano pagati solo i giorni di cui si è effettivamente fruito.
Per quanto non fruito e già pagato, invece, potrebbe essere possibile chiedere la restituzione del prezzo versato.
Per le rette future, trattandosi di un contratto di somministrazione di servizi, sarà possibile invocare l'impossibilità della prestazione per caso non imputabile al debitore.
In ogni caso, per evitare disparità di trattamento e il collasso delle strutture dei nidi privati, è auspicabile un intervento dello Stato.
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