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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

COSA SUCCEDE SE NON RITIRO LA RACCOMANDATA O LA NOTIFICA?

Quante volte avremo sentito dire la frase "...se mi arriva una raccomandata, non la ritiro".

Spesso viene pronunciata da chi è sicuro che, rifiutandola o non ritirandola, venga vanificata ogni pretesa del mittente.

In realtà, non vi è nulla di più sbagliato.

Posto che è una scelta del privato cittadino non ritirare la corrispondenza

, è però bene che si conoscano le conseguenze che questa scelta può avere.

In primis, è bene precisare che gli effetti giuridici cui sottende la raccomandata (interruzione della prescrizione, data certa di ricezione, messa in mora) si perfezionano anche in caso di mancato ritiro.

Nell'ipotesi, infatti, in cui il destinatario non ritiri personalmente la raccomandata, gli verrà lasciato dall'incaricato un avviso in cassetta e il plico viene depositato presso l'Ufficio Postale.

A questo punto, avremo due scenari: il destinatario potrà recarsi presso l'ufficio indicato nell'avviso e ritirare la corrispondenza. Da questo momento, decorrono gli effetti della raccomandata.

Invece, qualora scegliesse di ignorare l'avviso, una volta depositato il plico presso l'ufficio decorrerà il cd. periodo di giacenza. Si tratta di un arco di 30 giorni entro i quali il destinatario può ritirare la propria corrispondenza depositata.

Qualora detto termine decorra senza che ciò avvenga, il plico ritornerà al mittente, ma attenzione: non si canti vittoria! Gli effetti della raccomandata, infatti, si producono comunque, come se sia stata effettivamente consegnata, presumendo che l'inerzia del destinatario sia dovuta al suo totale disinteresse.

Egli potrà liberarsi solo provando una causa incolpevole e imprevedibile per cui non ha potuto ritirare il plico.

Qualora ogggetto della consegna sia un atto giudiziario valgono, in buona parte, i principi sopra enunciati.

Di regola, l'atto giudiziario viene notificato a mani dall'ufficiale giudiziario.

Se ciò non è possibile, vanno analizzate le diverse ipotesi.

In primis, il rifiuto a ricevere l'atto: in questo caso ne verrà dato atto nella relata e la consegna si considera comunque effettuata.

Qualora invece la consegna a mani sia impossibile per assenza del destinatario, l'addetto alle notifice provvederà a depositare il plico presso la Casa Comunale. Di ciò dovrà essere data notizia, a mezzo raccomandata, al destinatario.

La consegna si riterrà perfezionata se il plico non verrà ritirato entro 10 giorni dal deposito presso la Casa Comunale.

Se, infine, la notifica dell'atto giudiziario non venga effettuata a mani ma tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata, e questa non venisse ritirata, la notifica si considererà perfezionata dopo dieci giorni di giacenza presso l'ufficio postale.

Diffidate pertanto da coloro che sostengono che non ritirando la raccomandata questa perde i suoi effetti!!

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