D.A.P.O. E DIVIETO DI AVVICINAMENTO: RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE LA DEFINIZIONE DI LUOGHI FREQUENTATI
- Avv. Camilla Fasciolo
- Mar 1, 2021
- 1 min read

L'art. 282 ter c.p.p. prevede la possibilità di disporre il divieto di avvicinamento, da parte dell'indagato, alla persona offesa o ai luoghi da lei frequentati.
La stessa norma, tuttavia, parla genericamente di luoghi frequentati dalla vittima: ciò aveva, da tempo, suscitato non poche perplessità sugli obblighi del Giudice che applica la misura in merito alla precisazione di detti luoghi.
Ed infatti, sia la misura dell'allontanamento famigliare che quella del D.A.P.O. demandano al Giudice il compito di valutare il caso concreto e applicare prescrizioni ad hoc per rendere effettiva la misura. Si pone tuttavia il problema rispetto al DAPO sulla specificazione dei luoghi frequentati dalla vittima: è legittima o meno l'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ad un generico "luoghi frequentati dalla vittima"?
La giurisprudenza è ormai consolidata nell'ammettere la legittimità dell'ordinanza che dispone, ex art. 282 ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire "per relationem" con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall'imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi. Tuttavia, nonostante si tratti della giurisprudenza maggioritaria, va anche segnalato che vi sono decisioni discordanti secondo cui la predeterminazione dei luoghi in ordine ai quali delimitare il divieto non solo è irrilevante, ma risulterebbe disancorato dalle finalità cautelari previste dalla norma, arrivando così ad un’inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa.
In data 01 marzo, dunque, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Comentarios