Lo strumento del divieto di avvicinamento è previsto quale misura cautelare utilizzata specialmente nei delitti di genere.
Alcuni mesi or sono è stata rimessa alla Sezioni Unite la questione se il Giudice sia tenuto ad elencare specificatamente quali siano i luoghi frequentati dalla vittima cui l'indagato deve tenersi a distanza, oppure se basti la locuzione "luoghi frequentati dalla vittima".
La questione è, ovviamente, di particolare importanza: come definire quali siano i luoghi abitualmente frequentati? E se vi fosse un incontro fortuito?
La soluzione è giunta dalla pronuncia n. 39005 del 28 ottobre 2021.
La Sezioni Unite hanno fatto chiarezza, infatti, su questo punto stabilendo il seguente principio di diritto: qualora il giudice disponga la sola misura del divieto di avvicinamento alla vittima, sarà sufficiente l'indicazione di una metratura da mantenere.
Se, invece, aggiunga il divieto di avvicinamento anche ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima: in questo caso particolare, dunque, il Giudice è tenuto a indicare quali siano detti luoghi.
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