Non si può certo dire che l'attuale legislatura non risponda alle richieste di aiuto e intervento fatte dalla popolazione, esasperara dai fatti di cronaca. Esempio tangibile è sicuramente il cd. Decreto sicurezza, approvato in questi giorni e che interviene su vari temi caldi, come i permessi umanitari, l'accattonaggio e i reati di stalking e maltrattamenti. Vediamo dunque, punto per punto, che cosa prevede. - 1) Protezione cd. speciale: il decreto sicurezzaa abroga, quasi per la totalità, il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsti dal D. Lgs. 286/1999. Fino ad oggi, poteva essere adottato dal Questore qualora sussistessero gravi motivi oppure qualora la competente Commissione territoriale non accogliesse la domanda di protezione internazionale e, tuttavia, ritenesse che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario. Con la riforma, questa seconda ipotesi svanisce, poichè la Commissione dovrà aver cura di trasmettere gli atti al Questore se lo straniero rischi, una volta espulso, di essere perseguitato per motivi religiosi, politici o culturali. In ogni caso, questo permesso non potrà avere durata superiore ad un anno. Le controversie in quest'ambito saranno di competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui si trova l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e seguiranno il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. - 2) Braccialetto elettronico per stalking e maltrattamenti: gli indagati e imputati per questi titoli di reati potranno essere sottoposti, oltre alla misura cautelare dell'allontanamento della casa famigliare, anche a quella del controllo tramite braccialetto elettronico; - 3) Occupazioni abusive: viene prevista una nuova ipotesi aggravata del reato di cui all'articolo 633 del Cp nei confronti degli organizzatori e promotori delle occupazioni di edifici e di terreni, per la quale viene anche consentito il ricorso alle intercettazioni telefoniche; - 4) DASPO: il divieto di accesso alle manifestazioni sportive viene previsto anche per i soggetti che risultino indagati o imputati in procedimenti di stampo mafioso; - 5) Introduzione del divieto di accattonaggio: in sede di conversione è stato inserito nel decreto l'art. 21-bis che inserisce nel codice penale il nuovo art. 669-bis, il quale andrà a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
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