Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e versamento tasse: affrontiamo dunque oggi il caso della dichiarazione dei redditi congiunta.
I coniugi possono infatti scegliere di presentare coniuntamente la dichiarazione dei redditi.
Questa sarà costituita dalla somma algebrica dei redditi prodotti da ciascun coniuge ma, aldilà di un risparmio in termini di tempo, la scelta di questa modalità non comporta alcun vantaggio a livello fiscale.
Requisito per poter presentare la dichiarazione congiunta è che almeno uno dei due coniugi sia nelle condizioni di poter presentare il modello 730 e, dunque, sia un lavoratore dipendente od un pensionato con una dichiarazione dei redditi non particolarmente complessa.
La dichiarazione congiunta va poi presentata al sostituto d'imposta del soggetto che può presentare il 730.
Cosa accade, tuttavia, in caso di accertamento fiscale?
L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nell'ipotesi di dichiarazione congiunta è sufficiente, ai fini della prescrizione, che l'avviso sia stato notificato ad uno dei due coniugi, senza peraltro che rilevi il fatto che sia intervenuta un'eventuale separazione.
Sul punto, si riporta una recente sentenza della Cassazione (n. 11947/2016) la quale ha stabilito che qualora sia stata presentata una dichiarazione dei redditi congiunta, i coniugi rimangono obbligati solidarmente.
Ne consegue che, in caso di separazione, nulla rilevi l'interruzione del rapporto tra i coniugi; si rimane obbligati per i debiti contratti con il fisco dall'ex, accertati in base ad una dichiarazione congiunta.
La Cassazione ha pertanto applicato a questo caso le regole sulle obbligazioni solidali.
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