Con l'introduzione, da parte del Codice Rosso, del reato di revenge pornn (così meglio conosciuto) la configurazione di alcuni reati ha invero suscitato alcuni dubbi.
Ricordiamo, infatti, che il reato di revenge pornn punisce, anche con pene piuttosto significative, colui che diffonde video o immagini che erano destinati a rimanere privati.
Ricorderemo tutti la vicenda di Tiziana Cantone.
Ebbene, recentemente la Corte si è trovata a pronunciarsi sul caso di diffusione di materiale che avrebbe dovuto rimanere intimo, ma in cui uno dei soggetti raffigurati era minorenne.
Può ancora trattarsi del reato di cui all'art. 612 terr c.p., o ricadiamo invece nella pornografia minorile ex art. 600 tre c.p.?
La risposta ci arriva dalla sentenza n. 10759 del 19 marzo 2021 che inquadra la fattispecie nei confini dell'art. 600 tre c.p., riconoscendo l'integrazione del reato di pedopornografia in quanto la nozione di "utilizzazione" richiesta ai fini della configurabilità del reato deve dunque intendersi quale trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere.
Comentarios