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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

PERNOTTAMENTO PRESSO IL GENITORE: LE NOVITA' DEL DDL PILLON




Il D.d.l. Pillon si pone l'arduo compito di riformare l'intero assetto del diritto di famiglia favorendo il principio della bigenitorialita'.

Principio ispiratore della riforma, di cui e' stata ripresa la discussione lo scorso inizio settembre, e' che i figli di coppie separate passino uguale tempo con ciascuno dei due genitori.

Posizione che, in via astratta, mi trova perfettamente d'accordo.

Tuttavia, a lasciare perplessi e' sia l'applicazione nella vita reale sia le sfumature che vanno ad aggiungersi al testo di legge.

Il primo aspetto che suscita qualche perplessita' e' quello della garanzia del pernotamento.

Il testo del DDL, infatti, ha una nuova norma che prevede la garanzia di 12 pernottamenti al mese presso il "genitore meno presente" se sussistono motivi per cui non puo' essere disposto l'alternato.

Una simile previsione pare quantomeno illogica se si pensa che la riforma punta alla parificazione delle figure genitoriali e in questa norma, invece, cristallizza la figura di "genitore meno presente".

Cio' sarebbe comprensibile se il successivo criterio dell'impedimento concreto fosse meglio definito e specificiato.

Diversamente, lasciando un cosi' ampio margine discrezionale, senza cioe' definire cosa si consideri cosi' grave da far venire meno il principio della bigenitorialita', si rischia di rendere vaga l'intera riforma.

Ma vi e' di piu'.

Un'ulteriore incomprensibile disposizione e' quella che vorrebbe dividere i figli in base a fasce d'eta'.

Da uno studio, infatti, e' emerso che i magistrati italiani consentono il pernottamento presso il genitore non collocatario dopo i tre anni di eta', in media.

Il legislatore ha dunque pensato che si potrebbe suddividere in fasce d'eta': sotto i tre anni il pernottamento sarebbe SEMPRE vietato e la figura paterna introdotta con prudenza, successivamente, fino ai 12 anni il pernottamento va introdotto graduatamente cosi' come la figura del genitore meno presente, dopo i 12 anni va ascoltato il figlio.

Una simile scansione temporale mi lascia piuttosto sgomenta: come gia' detto. la riforma si pone l'obiettivo della genitorialita' e poi raggruppa in macro aeree di eta' i minori per gestire la conoscenza graduale di un genitore.

Inserire poi la previsione che a 12 anni il minore debba compiere una scelta, tranciante, sul genitore con cui stare, ha il sapore agrodolce della domanda "vuoi piu' bene a mamma o papa'"?

Se, dunque, il DDL ha un pregevole obiettivo, pecca poi nella messa in pratica. Vi e' solo da sperare che queste disposizioni spariscano dal disegno di legge.

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