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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: ANCHE IN ASSENZA DI OMOLOGA VALGONO GLI ACCORDI PRESI TRA GENITORI



Ci siamo spesso occupati della fine delle relazioni, soprattutto in presenza di minori.

Alla fine del funesto 2020, la Cassazione ci ha regalato una interessante decisione riguardante la fine della relazione tra due persone conviventi.

Come già illustrato in un altro post, in caso siano presenti figli minori, quando una relazione finisce è opportuno non limitarsi agli accordi verbali, per quanto sussistano ottimi rapporti, e sottoporre invece il proprio accordo al nulla osta del Tribunale competente (dal 2012 non è più il Tribunale dei minori, bensì quello ordinario).

Con l'ordinanza n. 29995 del 31 dicembre 2020, la Suprema Corte si trova a pronunciarsi invero sul caso di due genitori che, per anni, dopo la fine dell'unione, non avevano mai formalizzato i propri accordi e, invece, hanno proseguito attenendosi ad essi.

Ad un certo punto, uno dei genitori decide di modificare e interrompere unilateralmente detti accordi, basandosi sul fatto che gli stessi non erano stati sottoposti al vaglio del Tribunale competente.

La Cassazione, investita della questione, ha invece ritenuto che l'accordo tra conviventi more uxorio sul mantenimento del figlio non può essere interrotto unilateralmente, se accettato da entrambe per anni.

Ritiene infatti la Corte che aver accettato per anni un accordo sulla regolamentazione di mantenimento e affidamento comporti a tutti gli effetti un comportamento concludente.

Tuttavia, si tratta di una pronuncia piuttosto isolata e, onde evitare di incorrere in anni di battaglie giudiziarie, è sempre opportuno far validare i propri accordi dal Tribunale competente.


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