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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

FIGLIO MAGGIORENNE MA NON CERCA LAVORO: NON HA DIRITTO AL MANTENIMENTO


Una credenza assai diffusa è che il mantenimento sia dovuto esclusivamente fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.

In realtà, detto obbligo di contribuzione perdura fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.

Tuttavia, questo principio verrebbe dilatato all'infinito se non si precisasse un onere da parte del figlio divenuto ormai maggiorenne: lo stesso, infatti, per godere del mantenimento deve essere impegnato in un percorso di studi o in un lavoro ancora precario che non gli consenta l'indipendenza economica.

sono svariate le pronunce della Cassazione su questo argomento: è infatti stato più volte stabilito che anche questo caso subisce, a sua volta, un'eccezione: perde infatti diritto al mantenimento il figlio che sia iscritto all'università senza successo, oltre ad un ragionevole periodo di tempo, senza che si sia attivato a percorrere strade alternative, per cui è evidente lo scarso interesse al proprio percorso formativo.

Sul punto è tornata la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29779 del 29.12.2020, secondo la quale il figlio beneficiario dell'assegno di mantenimento che non si adoperi a cercare un impiego perde il proprio beneficio.

E, infatti, ha stabilito la Corte che iI figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

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