Sulla natura del reato di cui all'art. 609 octies c.p. si sono scritti fiumi di pagine di giurisprudenza, in particolar modo sulla qualificazione delle singole condotte dei partecipanti.
Ovviamente, la qualificazione di condotte secondo determinati canoni è rilevante per l'esclusione o l'integrazione delr eato di violenza sessuale di gruppo.
Ebbene, la Cassazione si è recentemente espressa in merito.
Con la sentenza n. 29096/2020, infatti, ha stabilito che anche colui che partecipa, senza tuttavia compiere atti sessuali, allo stupro filmando l'atto è compartecipe e pertanto risponde del reato di cui all'art. 609 octies c.p.
La Corte infatti ricorda che per l'integrazione del reato è necessario che due o più persone partecipino alla commissione, dal momento che la presenza di più agenti è un fatto costitutivo del reato.
Sulla partecipazione, peraltro, la Cassazione si è già ampiamente espressa, escludendo, ai fini della configurabilità della partecipazione, non solo che i compartecipi debbano tenere atti sessuali, ma che questi debbano essere presenti nel luogo e nel momento della commissione della violenza.
Più specificamente, è riconosciuta compartecipazione in ogni condotta che agevoli, in maniera morale o materiale, il compimento della violenza.
Ne consegue, come concluso nella sentenza in commento, che filmare l'atto di violenza non solo denoti uno spirito di partecipazione e condivisione della violenza, ma rafforzi l'intento anche in colui che materialmente sta ponendo in essere gli atti sessuali.
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