Da qualche anno sono state regolamentate, nel nostro ordinamento, le unioni civili.
Contrariamente a quanto si crede, la previsione di questo istituto non riguarda solo la tutela delle coppie omosessuali, che finalmente hanno un loro riconoscimento, ma anche le coppie eterosessuali che scelgano di non contrarre matrimonio.
La Legge Cirinnà ha dunque introdotto, nel nostro ordinamento, un terzo genere, andando a tipizzare le convivenze more uxorio che, di fatto, già erano ampiamente riconosciute nel nostro ordinamento.
Non sarà, tuttavia, una previsione legislativa a tenere vivo l'amore e capita che anche le unioni civili arrivino al capolinea.
Pur non esistendo gli istituti della separazione personale o del divorzio per questo tipo di rapporti, le unioni civili troveranno in ogni caso tutela attraverso l'istituto dello scioglimento.
Questo viene preceduto, anche disgiuntamente, dall'espressione della volontà di sciogliere l’unione all’ufficiale di stato civile.
Trascorsi almeno 3 mesi da tale dichiarazione, i partners possono sciogliere l’unione civile in via consensuale o contenziosa (in tal caso si applicano le stesse norme che regolano il divorzio per le coppie coniugate)
Si troveranno, pertanto, di fronte alle stesse possibilità previste per le coppie unite in matrimonio: qualora vi sia accordo, possono ricorrere all'Ufficiale di Stato Civile o, in alternativa, tramite negoziazione assistita o, ancora, ricorrendo al Tribunale competente.
Come abbiamo visto, il legislatore è stato piuttosto lacunoso sul punto, demandando alla prassi ogni ulteriore disputa.
Tra queste, è emersa la necessità di quantificare e qualificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in caso di scioglimento dell'unione civile.
Recentemente, il Tribunale di Pordenone, con un'ordinanza del 13 marzo 2019, ha stabilito che "all'assegno a seguito di scioglimento dell'unione civile si applicano le medesime regole normative previste per l'assegno di divorzio, come interpretate dalla giurisprudenza: in particolare, a detto assegno vanno applicati i principi elaborati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1828 del 2018 in tema di assegno divorzile".
Il giudicante ha ritenuto doveroso, in un'ottica di parità di trattamento, applicare anche alle unioni civili
quanto stabilito dall'ormai famosa sentenza delle Sezioni Unite.
コメント