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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

FINE DELLA CONVIVENZA: CHI HA PAGATO MOBILI E LAVORI HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME?



L'amore e' eterno, finche' dura, diceva un adagio. Dimentica pero' che quando l'amore finisce iniziano le discussioni. Se la regolamentazione dei rapporti post rottura e' dura in presenza di un matrimonio, quindi di un'unione riconosciuta dalla legge e verso la quale sono offerti strumenti precisi, davanti alla fine di una convivenza si incontrano maggiori difficolta'. L'unico strumento previsto dalla legge, infatti, riguarda la possibilita', qualora non si giunga ad una definizione consensuale, di ricorrere al tribunale affinche' determini la misura e la modalita' del mantenimento dei figli minori. Nulla e' pero' previsto con riferimento ai rapporti tra i due conviventi. In particolare, sono frequenti i casi in cui gli ormai ex conviventi si trovano a discutere riguardo alle somme impiegate per mettere su casa. La giurisprudenza sul punto e' stata a lungo altalenante, fino ad arrivare, negli ultimi anni, ad individuare tre fattispecie ben precise. La prima ipotesi, e' il caso in cui uno dei due conviventi abbia acquistato casa, in cui poi si sia instaurata la convivenza. Rispetto a questa ipotesi, la Suprema Corte ha sancito che l'ex convivente che avesse versato somme per l'acquisto della casa intestata all'ormai ex partner abbia diritto alla restituzione degli importi. Quindi, un secondo caso e' stato riconosciuto nell'ipotesi in cui la ristrutturazione dell'immobile sia stata finanziata da solo uno dei due conviventi. Anche in queso caso, la Suprema Corte ha riconosciuto un diritto alla restituzione delle somme, qualora l'immobile fosse intestato all'ex partner, il quale, dunque, avrebbe beneficiato di un aumento di valore del bene. Infine, terza ipotesi, il caso in cui solo uno dei due abbia acquistato il mobilio o, comunque, beni mobili per arredare e vivere la casa. In questo ultimo caso la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilita' di proporre l'azione di indebito arricchimento e, quindi, la restituzione delle somme versate, indipendentemente dalla possibilita' di restituzione dei beni. Ed infatti, secondo il ragionamento della Cassazione, la restituzione dei beni non indennizzerebbe equamente la parte che ha comprato il mobilio, posto che lo stesso e' stato, nel tempo, usato e, quindi, ha subito una perdita di valore. Questi tre punti individuati dalla Suprema Corte negli anni sono, dunque, le ipotesi in cui uno dei due conviventi ha diritto ad esercitare l'azione di arricchimento senza causa poiche' le somme riguardano non esigenze di quotidianita' della coppia, bensi' l'aumento del valore del bene immobile. Da ultimo, giova segnalare la sentenza della Cassazione n. 21479/2018, con la quale, ancora una volta, e' stato riconosciuto il diritto alla proposizione dell'azione di arricchimento senza causa da parte del convivente che aveva finanziato ristrutturazione e mobilio.

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