Al momento della rottura dell'unione si assiste, tra le altre cose, anche alla divisione di ciò che una volta era in comunione.
Se, tuttavia, in alcuni casi è piuttosto pacifico stabilire quanto e cosa fosse di proprietà di chi, in altri può dare origine ad alcuni grattacapi.
E' questo il caso recentemente esaminato dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto configurabiile il reato di furto in abitazione per il colui che, nell'andare via dall'abitazione famigliare, ha portato con se un bene di proprietà esclusiva dell'ex partner (Cass. Pen. 10149 del 16 marzo 2021).
Nello specifico, la Corte ha ritenuto pacifico che l'imputata avesse portato via beni che non erano stati acquistati dall'ex in costanza di matrimonio ma addirittura ben prima di iniziare la relazione: segno per cui gli Ermellini hanno ritenuta pacifica la piena proprietà degli stessi in capo alla persona offesa.
Se i beni sottratti sono di proprietà di uno dei coniugi perché acquistati prima del matrimonio è configurabile il reato di furto in abitazione. E’ inconferente alla fattispecie il richiamo operato dalla moglie all’art. 219 cod. civ. in quanto è stato provato che i beni portati via dalla casa erano stati acquistati dal marito prima del matrimonio.
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