Fin dove possono spingersi i poteri del Giudice nei procedimenti di risoluzione dei conflitti, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.?
Abbiamo infatti già esaminato in un altro post il procedimento previsto dalla citata norma, cui le parti possono ricorrere non solo quando non riescono a giungere ad un'intesa riguardo l'educazione della prole, ma anche quando uno dei genitori viola ripetutamente e sistematicamente le disposizione relative all'affido ed al mantenimento.
Dunque, il Tribunale di Marsala recentemente ha emesso un interessante decreto (4 febbraio 2021) proprio riguardo l'art. 709 ter c.p.c.
I fatti: il ricorrente adiva il Tribunale per lamentare che, sin dall'inizio del periodo emergenziale, gli erano stati vietati i contatti con la figlia, alla quale era stata mutata finanche residenza e il cui rapporto con il padre aveva subito inevitabilemente un deterioramento.
Inoltre, lamentava che la bambina ora risiedesse con il nuovo compagno della madre e con il di lui figlio, il quale peraltro pubblicava abitualmente foto della minore sui social.
All'esito sia delle difese della convenuta, sia delle memorie integrative, il Tribunale ha rilevato una eccessiva conflittualità tra i coniugi, tanto da danneggiare fortemente l'equilibrio della minore.
Conclude, dunque, il Tribunale ammonendo entrambe i coniugi affinchè cessino di tenere reciprocamente condotte accusatorie ed ostative ed inizino, invece, a collaborare per il bene della figlia.
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