Uno dei problemi più ricorrenti in fase di lockdown è stato sicuramente il poter pagare i canoni di locazione degli esercizi commerciali chiusi dai vari decreti presidenziali.
Oltre ad una evidente difficoltà economica, in molti si sono chiesti se fosse invocabile l'impossibilità sopravvenuta o l'eccessiva onerosità.
Come spiegato in un intervento precedente e nel corso delle dirette e dei webinar, non è possibile sospendere autonomamente il pagamento dei canoni di locazione a meno che non intervenga un provvedimento giudiziale o che non vi sia accordo tra le parti.
Quanto all'aspetto giudiziale, inziano ad arrivare le prime pronunce.
Si tratta, ovviamente, di provvedimenti emessi nel corso di procedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c..
Il primo risale a metà aprile, quando il Tribunale di Venezia ha ordinato al locatore di non escutere la fideiussione bancaria motivando la propria decisione sulla forte incertezza che si sta vivendo.
Val tuttavia la pena di evidenziare come la pronuncia non faccia riferimento a canoni di locazione, ma alla corresponsione delle sei mensilità dovute a titolo di preavviso a seguito del recesso.
Più recenti, invece, le pronunce di Bologna e Rimini.
Con decreto inaudita altera parte, infatti, il Tribunale di Bologna ha ordinato al locatore di non mettere all'incasso gli assegni dati a titolo di garanzia per i canoni di locazione fino a luglio 2020, poichè pendono trattative tra le parti per ridurre il canone e l'incasso di detti assegni potrebbe arrecare grave pregiudizio alla conduttrice, poichè risulterebbero senza provvista.
Il Tribunale di Rimini solo pochi giorni fa ha argomentato in ugual modo in una vicenda simile.
la giurisprudenza d'urgenza, dunque, sembra venire incontro ai conduttori di locali ad uso commerciale.
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