Anche se a piccoli passi, la giurisprudenza si sta muovendo verso il riconsocimento e verso il contrasto dell'alienazione parentale.
Il fenomeno attualmente non ha una vera e propria definizione, neppure e' riconosciuto a livello legislativo, ma inizia a definirsi come quelle condotte messe in atto da un genitore verso il figlio minore (spesso collocato) che mirano a screditare l'altro genitore, porlo in cattiva luce e, quindi, allontanarlo dal figlio.
Un simile comportamento, oltre ad essere sbagliato sotto ogni forma, comporta un grave danno alla stabilita' emotiva del minore, che sicuramente dovra' reagire a prorpio modo per far fronte al contrasto tra i genitori.
Negli ultimi anni, l'esistenza di una simile situazione e' stata provata, in Tribunale, attraverso perizie che hanno accertato una manipolaizone o uno scompenso di cui e' stato vittima il minore.
Tuttavia, neppure questa strada puo' considerarsi soddisfacente e, anzi, danneggia ancor piu' il minore ponendolo nuovamente in affanno.
In attesa, dunque, di una presa di posizione da parte del legislatore, la giurisprudenza ha rimediato come ha potuto e, negli ultimi giorni, e' stata pubblicata una sentenza che, auspico, possa essere da faro in questo campo (Tribunale di Brescia n. 815/2019).
In questo caso, il Tribunale ha ritenuto superfluo l'espletamento di una perizia, individuando, invece, 8 fattori di rischio che se accertati determinano la sussistenza dell'alienazione parentale.
Si tratta, in particolare:
1) della campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante;
2) della razionalizzazione debole dell'astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali;
3) della mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino "tutto negativo", mentre l'altro genitore è "tutto positivo";
4) del fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 5) dell'appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante;
6) dell'assenza di senso di colpa;
7) degli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente;
8) dell'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.
Nel caso della sentenza riportata, il magistrato, riconoscendo la sussistenza degli otto sintomi dell'alienazione parentale, ha ritenuto la madre inadeguata al suo ruolo di genitore, affidando il minore in via esclusiva al padre.
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