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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMIGLIARI


Il nostro ordinamento offre una tutela a 360° alle vittime di abusi in ambito famigliare. I più conoscono, grazie anche ai media, la tutela in campo penalistico e le conseguenti misure cautelari di divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa famigliare. Tuttavia, queste misure vengono applicate immediatamente quando vi sia flagranza di reato: in alternativa, occorre attendere i tempi delle indagini, spesso tristemente controproducenti. Poco conosciuta dai non addetti ai lavori è, invece, la tutela in campo civilistico. Infatti, il codice civile prevede la possibilità di una tutela in campo diverso da quello penale e che non richiede la flagranza della condotta e / o le tempistiche delle indagini. L'art. 342 bis, infatti, prevede che qualora sussista un grave pericolo per l'integrità fisica e /o morale del coniuge o del convivente il Tribunale possa emanare un ordine di protezione. Ciò si concretizza nell'allontanamento dalla casa famigliare oppure in un divieto di avvicinamento: un risultato del tutto simile nella sostanza a quello che si otterrebbe in sede penale, anche se ontologicamente diverso. Come ottenere, dunque, un simile provvedimento? Occorre fare istanza, anche personalemnte, al Tribunale competente in base alla propria residenza o domicilio. Una volta designato il Giudice, questi sentirà le parti ed emanerà, se esistono i presupposti, l'ordine di protezione. Qualora questo vada emanato in via d'urgenza, potrà bastare l'assunzione di sommarie informazioni, fissando un'udienza a 15 giorni per la discussione. All'interno del proprio provvedimento il Giudice potrà disporre la cessazione delle condotte e l'allontanamento dalla casa famigliare, nonché il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, l'intervento degli assistenti sociali e la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore delle persone conviventi che, a causa dell'allontanamento, rimangano prive di mezzi di sostentamento. Il provvedimento che dispone gli ordini di protezione ha durata non superiore ad un anno e può essere prorogato, su istanza di parte, una sola volta.

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