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Writer's pictureAvv. Camilla Fasciolo

GRATUITO PATROCINIO SEMPRE AMMESSO PER LE VITTIME DI STALKING, VIOLENZA IN FAMIGLIA E ABUSI SESSUALE



I media sono assai solerti nell'informarci sulle notizie di cronaca nera: un po' meno nel fornirci notizie positive. Una di queste dovrebbe essere, a nostro avviso, il percorso fatto dall'Italia riguardo la tutela processuale della persona offesa da reati particolarmente odiosi, quasi stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Infatti, già nel 2009 (con la legislazione che inserì il reato di atti persecutori all'art. 612 bis c.p.) venne previsto che le vittime di reati a sfondo sessuale e i loro famigliari potessero avvalersi del gratuito patrocinio anche qualora non fossero rispettati i requisiti reddittuali. Il patrocinio a spese dello stato (D.P.R. 115/2002 e segg. modd.) può essere infatti, generalmente, richiesto, da coloro i quali abbiano un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, pari ad € 11.528,00 circa. E' evidente come solo in casi di quasi indigenza possa essere rispettata una simile condizione. Il legislatore, dunque, già nel 2009 scelse di presumere il rispetto di detto requisito per tutte le vittime di reati a sfondo sessuale. La ratio risiede nel voler agevolare la denuncia e la conseguente punizione di simili delitti, cui spesso la vittima rinuncia a causa, tra le altre, dei costi di giustizia. La Convenzione di Instabul, del 2011, ha poi esteso questa possibilità anche alle vittime di maltrattamenti in famiglia, stalking e mutilazione dei genitali femminili. Ciò rappresenta un piccolo passo nel lungo percorso che il nostro Stato dovrà compiere in materia di tutela della vittima di questi delitti. Ad oggi, infatti, è opportuno che si intervenga su una migliore prevenzione e una maggiore certezza della pena. Tuttavia, anche queste migliorie vengono vanificate se i fatti non vengono denunciati.

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