Il reato di guida in stato di ebbrezza è stato protagonista della nostra pagina in numerosi articoli: oggi ci focalizzeremo sulla necessaria presenza dell'avvocato al momento delle misurazioni.
Sono numerose, infatti, le pronunce che hanno dichiarato la nullità del verbale poichè all'atto del test non avrebbe partecipato anche il difensore.
Sul punto, tuttavia, occorre fare un po' di chiarezza.
Una recente sentenza del Tribunale di Roma, n. 4618/2015, distingue due differenti ipotesi.
In un primo caso, infatti, l'alcoltest verrebbe eseguito quale attività di polizia amministrativa volta all'emersione di figure di reato. In parole povere, il posto di blocco che esegue misurazioni a campione. In questo caso, non sussiste l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore,
Diversamente, qualora l'accertamento avvenga a seguito di un incidente stradale, diventa invece funzionale ad un'indagine penale.
In questo caso, è obbligatorio avvisare il conducente che può avvalersi della presenza di un difensore.
Infatti, l'alcoltest è da considerarsi un accertamento tecnico irripetibile e, quindi, ai sensi degli artt. 364 e 365 c.p.p., deve essere svolto previo avvertimento della facoltà di farsi assistere da un avvocato.
In mancanza di detto avvertimento, il verbale va annullato.
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