Il titolo riporta forse una della domande più frequenti tra le coppie separate.
Ci si chiede, infatti, se il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento possa altresì vantare un diritto a sapere il dettaglio di come vengono impiegate dette somme.
Una domanda, e conseguentemente una risposta, non così banali come possono apparire.
Va ricordato, infatti, che l'assegno di mantenimento viene calcolato in maniera forfettaria in base alle esigenze dei minori, al loro tenore di vita antecedente la separazione e proporzionato alle disponibilità economiche dell'obbligato.
Proprio la natura di forfait esclude, da parte di chi deve corrisponderlo, un diritto alla rendicontazione delle spese.
Se, infatti, per quelle straordinarie, per loro stessa natura, è previsto non solo la messa a parte, ma il comune consenso dei genitori, quelle ordinarie seguono una strada diversa.
Ciò è dovuto, in parte, alla natura e al ruolo poc'anzi descritti.
Su questo punto, inoltre, la Cassazione è ferma: basti citare la sentenza n. 12645 del 18 giugno 2015, la quale ha stabilito che "il genitore al carico del quale sia posto un assegno di mantenimento per il figlio minore non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddett mantenimento".
La posizione della giurisprudenza è peraltro corretta: non solo nessuna previsione normativa accenna ad una simile possibilità, ma va anche ricordato che riconoscere un simile diritto non farebbe altro che accentuare la litigiosità tra i coniugi.
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