Spesso nel parlare comune si fa molta confusione tra affido esclusivo, condiviso e collocamento del minore.
Per quanto riguarda l'affido, è bene ricordare che ormai da tempo l'esclusività è relegata a situazioni di particolare gravità ed eccezionalità, ponendo invece quale norma l'affido condiviso.
I requisiti della gravità e della eccezionalità impongono, dunque, un controllo in concreto della sussistenza di una giustificazione all'affido esclusivo.
Il Tribunale di Verona (decreto 09.02.2021) ha esaminato il caso di un genitore affetto da alcolismo e tendenze suicide, in relazione alla possibilità di mantenere l'affido condiviso del minore.
Ha concluso il Tribunale che, nonostante le evidenti fragilità della madre, le stesse non fossero insommortabili al punto da disporre l'affido esclusivo, dato che la tutela del minore poteva ben essere realizzata con la collocazione dello stesso presso l'abitazione paterna.
Nel respingere la domanda di affidamento esclusivo, si è ritenuto che l'affidamento condiviso fosse orientato ad una tutela della relazione parentale di responsabilizzazione della madre rispetto agli obblighi di cura del figlio. La cautela posta dal collegio, di tipo residuale, è il controllo della Giudice tutelare.
Comments