Sembra incredibile, ma è proprio così. Il diritto di famiglia, uno dei campi più sensibili e delicati del mondo giuridico, è anche quello con meno norme scritte. La spiegazione, sicuramente, è perchè ogni vicenda in tema è unica solo a se stessa e comporta, invece, un'attenta analisi dei fatti ed una decisione conseguente solo ad un bilanciamento di interessi. Questo, tuttavia, spesso crea non poca incertezza della decisione: possiamo, infatti, fornire una casistica di pronunce simili ai casi che ci vengono sottoposti, ma mai come in questo campo non possiamo fornire una soluzione certa e immediata. E quindi, cerchiamo di analizzare singole ipotesi che ci vengono sottoposte durante separazioni, divorzi o regolamentazioni di figli nati fuori dal matrimonio. Tra le tante domande: posso vietare ai miei figli di frequentare il nuovo compagno /a del mio ex? Non troviamo, tra le pagine delle nostre norme, alcun riferimento che ci possa aiutare a dare una risposta a questa domanda. Paradossalmente, ci viene offerto un aiuto da un'interpretazione piuttosto singolare della Legge Cirinnà. E' stato infatti proposto di interpretare la norma di riconoscimento delle unioni civili e di fatto come un nulla osta alla frequentazione dei nuovi compagni dei genitori. Tuttavia, a parer di chi scrive, questa interpretazione pare una forzatura. La frequentazione del nuovo partner del genitore non può, infatti, essere ridotta ad una mera formalità. La giurisprudenza è concorde nel sancire la necessaria gradualità dell'introduzione della nuova figura accanto al genitore. La gradualità dovrà variare a seconda dei rapporti tra i genitori, dell'età dei figli e del contesto in cui la nuova figura si inserisce. Sul punto, l'unica norma che può e deve regolare una simile fattispecie è quella del buon senso. Qualora sia evidente che il minore manifesti disagio e ritrosia nel voler conoscere il nuovo partner del genitore, sarà bene fare un passo indietro e verificare l'origine di questo disagio. Diversamente, qualora la relazione sia duratura, stabile e i figli manifestano il desiderio di conoscere la nuova figura, non si vedono motivi ostativi.
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